L’annoso problema della ripartizione delle spese sul lastrico solare: tra diritto, tecnica e conflitti condominiali
- 21 mar
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L’annosa questione della ripartizione delle spese relative al lastrico solare rappresenta, nel panorama del diritto condominiale, uno dei terreni più fertili per il sorgere di controversie, fraintendimenti interpretativi e conflitti tra interessi contrapposti. Essa si colloca infatti in quella zona di confine, concettualmente delicata e giuridicamente complessa, in cui la proprietà individuale si intreccia con la funzione collettiva, dando luogo a una sovrapposizione di diritti e obblighi che difficilmente si prestano a soluzioni semplicistiche.
Il lastrico solare, nella sua configurazione tipica, è la superficie piana che assolve alla funzione primaria di copertura dell’edificio, proteggendolo dagli agenti atmosferici e garantendo l’integrità delle strutture sottostanti. Tuttavia, a differenza della copertura tradizionale a falde, esso presenta spesso la peculiarità di essere calpestabile e suscettibile di un utilizzo diretto, talvolta esclusivo, da parte di uno o più condomini. Ed è proprio questa duplice natura, funzionale e al contempo fruitiva, a costituire il fulcro della problematica.
Il legislatore, consapevole della specificità della fattispecie, ha dettato una disciplina ad hoc nell’articolo 1126 del Codice Civile, il quale stabilisce che, qualora l’uso del lastrico solare non sia comune a tutti i condomini, le spese necessarie alla sua riparazione o ricostruzione debbano essere sostenute per un terzo dal soggetto che ne ha l’uso esclusivo e per i restanti due terzi da tutti i condomini dell’edificio o della parte di esso cui il lastrico serve da copertura. Tale disposizione, nella sua apparente linearità, introduce in realtà un criterio di ripartizione che presuppone una lettura articolata e, soprattutto, una corretta individuazione dei soggetti obbligati.
Non è infatti sufficiente affermare che i due terzi gravino sul “condominio” in senso generico, poiché la giurisprudenza ha da tempo chiarito che il criterio determinante è quello della cosiddetta proiezione verticale del lastrico. In altri termini, sono tenuti a contribuire alla spesa non tutti i partecipanti alla comunione, bensì esclusivamente coloro le cui unità immobiliari risultano poste sotto la superficie del lastrico stesso, secondo una ideale trasposizione verticale. Questo principio, che trova la sua ratio nella funzione di copertura svolta dal lastrico, comporta tuttavia non poche difficoltà applicative, specialmente nei casi in cui la struttura dell’edificio sia articolata, irregolare o caratterizzata da corpi di fabbrica differenziati.
La concreta individuazione della proiezione verticale richiede spesso un accertamento tecnico di non lieve complessità, che tenga conto delle planimetrie, delle superfici effettivamente coperte e della distribuzione interna delle unità immobiliari. Non di rado, infatti, si rendono necessarie perizie specialistiche, idonee a delimitare con precisione l’ambito di incidenza del lastrico e, conseguentemente, il novero dei soggetti chiamati a contribuire. Una volta individuati tali soggetti, la ripartizione dei due terzi avviene generalmente in proporzione ai millesimi di proprietà, ma limitatamente ai soli condomini interessati, dando luogo a una sorta di sotto-comunione funzionale.
Accanto a tale quota collettiva si colloca l’obbligo del proprietario o utilizzatore esclusivo del lastrico, cui è imputato il pagamento del restante terzo. Questa previsione si fonda su una considerazione di equità sostanziale: chi gode in via esclusiva del bene trae da esso un’utilità ulteriore rispetto agli altri condomini e, pertanto, è chiamato a sopportare una parte del costo delle opere necessarie alla sua conservazione. Non si tratta, tuttavia, di una responsabilità meramente simbolica, bensì di una partecipazione effettiva che si estende a tutte le spese inerenti alla funzione di copertura, purché strettamente necessarie.

È proprio sul piano della qualificazione delle spese che emergono le maggiori criticità interpretative. Occorre infatti distinguere, con rigore concettuale, tra gli interventi indispensabili al mantenimento della funzione impermeabilizzante e protettiva del lastrico e quelli che, invece, attengono al godimento esclusivo del bene. Le opere relative alla guaina impermeabilizzante, alle strutture portanti e agli strati funzionali sono pacificamente ricomprese nel novero delle spese da ripartire secondo il criterio del terzo e dei due terzi. Diversamente, gli elementi decorativi, le migliorie estetiche o gli interventi volti a incrementare il comfort dell’utilizzatore esclusivo devono essere posti integralmente a carico di quest’ultimo.
La distinzione, tuttavia, non è sempre agevole, soprattutto quando si tratta di opere che presentano una duplice valenza, come nel caso della pavimentazione. Se essa è necessaria a proteggere lo strato impermeabilizzante, rientra nella spesa comune; se invece assume caratteristiche di pregio o eccedenza rispetto alla funzione tecnica, la relativa quota deve essere imputata al proprietario del lastrico. Ne deriva una casistica ampia e articolata, nella quale il contributo del tecnico incaricato assume un ruolo decisivo per evitare contenziosi.
Particolarmente delicata è la questione delle infiltrazioni, che costituiscono la manifestazione più frequente e, al contempo, più conflittuale del deterioramento del lastrico. Quando si verificano danni agli appartamenti sottostanti, si pone il problema della responsabilità risarcitoria, che la giurisprudenza ha inquadrato in termini di responsabilità concorrente tra il proprietario o utilizzatore esclusivo del lastrico e il condominio. Tale responsabilità, pur essendo solidale nei confronti del danneggiato, si ripartisce internamente secondo il criterio di cui all’articolo 1126, salvo che non emergano profili di colpa specifica imputabili a uno dei soggetti coinvolti, come nel caso di omessa manutenzione o di interventi negligenti.
In questo contesto si innesta un ulteriore interrogativo, di particolare rilevanza pratica, relativo al potere decisionale in ordine all’esecuzione dei lavori. Il fatto che il lastrico sia di proprietà esclusiva potrebbe indurre a ritenere che il relativo titolare sia l’unico legittimato a disporre degli interventi. Tuttavia, tale impostazione non tiene conto della funzione oggettiva del bene, che trascende l’interesse individuale e si proietta sull’intero edificio. La giurisprudenza ha pertanto affermato con chiarezza che le opere necessarie alla conservazione della funzione di copertura rientrano nella competenza dell’assemblea condominiale, la quale è chiamata a deliberare in ordine alla loro esecuzione, alla scelta dell’impresa e alla ripartizione delle spese.
Ciò non significa che il proprietario del lastrico sia privo di tutela, giacché egli conserva il diritto di partecipare alle decisioni, di esprimere il proprio dissenso e, se del caso, di impugnare le deliberazioni assembleari ritenute illegittime o sproporzionate. Tuttavia, egli non può opporsi arbitrariamente a interventi che si rendano indispensabili per garantire l’integrità dell’edificio, né può sottrarsi agli obblighi di manutenzione che gli competono.
Il punto di equilibrio tra autonomia proprietaria e interesse collettivo si rivela, in definitiva, estremamente delicato e spesso fonte di tensioni. Non di rado si assiste a situazioni in cui il proprietario del lastrico contesta la necessità dei lavori o l’entità dei costi, mentre il condominio rivendica l’urgenza dell’intervento per evitare danni maggiori. In altri casi, è il proprietario a sollecitare opere che il condominio ritiene non prioritarie, dando luogo a un conflitto inverso ma altrettanto problematico.
In tale scenario, il ricorso a strumenti di composizione stragiudiziale, quali la mediazione, e l’affidamento a perizie tecniche indipendenti rappresentano soluzioni auspicabili, in grado di prevenire l’insorgere di contenziosi lunghi e onerosi. Il ruolo del professionista tecnico si rivela, ancora una volta, centrale non solo nella fase di accertamento, ma anche in quella di progettazione e ripartizione delle spese, contribuendo a rendere trasparente e condivisibile l’intervento.
Non può infine trascurarsi il rilievo del regolamento condominiale, il quale, se di natura contrattuale, può derogare ai criteri legali di ripartizione, introducendo discipline specifiche che tengano conto delle peculiarità dell’edificio. Tuttavia, tali deroghe devono essere interpretate restrittivamente e non possono violare i principi inderogabili posti a tutela della funzione comune del bene.
In conclusione, la disciplina del lastrico solare si configura come un esempio emblematico della complessità del diritto condominiale, in cui la dimensione individuale e quella collettiva si intrecciano in modo inestricabile. La regola del terzo e dei due terzi costituisce soltanto il punto di partenza di un percorso interpretativo che richiede attenzione, competenza e sensibilità. Al di là delle formule normative, ciò che emerge con evidenza è la necessità di un approccio equilibrato, capace di contemperare i diritti dei singoli con le esigenze della collettività, nella consapevolezza che il lastrico, pur appartenendo a uno, assolve a una funzione che riguarda tutti.

Scheda pratica – Ripartizione spese lastrico solare
Norma di riferimento
Art. 1126 c.c. Quando il lastrico solare è di uso o proprietà esclusiva, le spese di riparazione o ricostruzione si ripartiscono:
1/3 a carico del proprietario/usuario esclusivo
2/3 a carico dei condomini sottostanti
Chi paga i 2/3?
Non tutto il condominio, ma solo:
i condomini le cui unità immobiliari sono comprese nella proiezione verticale del lastrico
Criterio chiave: “chi sta sotto paga”
Come si dividono i 2/3
In base ai millesimi di proprietà
Limitatamente ai soli condomini interessati
Possibile necessità di:
rilievi tecnici
perizia planimetrica
tabella millesimale “parziale”
Quota del proprietario del lastrico (1/3)
È giustificata da:
uso esclusivo del bene
vantaggio diretto
Partecipa a tutte le spese necessarie alla funzione di copertura
Quali spese si ripartiscono (1/3 + 2/3)?
Rientrano nella ripartizione:
guaina impermeabilizzante
massetti e strati tecnici
rifacimento necessario della pavimentazione
opere accessorie indispensabili
Quali spese NON si ripartiscono
Restano a carico esclusivo del proprietario:
pavimentazioni di pregio o decorative
migliorie estetiche
arredi e strutture accessorie
interventi non necessari alla copertura
Infiltrazioni: chi risponde?
Responsabilità concorrente e solidale:
proprietario del lastrico
condominio
Ripartizione interna:
sempre secondo criterio 1/3 – 2/3
Eccezione:
se c’è colpa specifica (es. mancata manutenzione) → responsabilità maggiore del soggetto inadempiente
Chi decide i lavori?
Nonostante la proprietà esclusiva:
✔️ Decide l’assemblea condominiale quando:
i lavori riguardano la funzione di copertura
incidono sull’interesse comune
Ruolo dell’assemblea
approva interventi
sceglie impresa
ripartisce spese
Maggioranze:
ordinarie → lavori di manutenzione
qualificate → interventi straordinari
Diritti del proprietario del lastrico
Può:
partecipare alle decisioni
contestare lavori non necessari
richiedere perizie
impugnare delibere
Non può:
impedire lavori indispensabili
trascurare manutenzione causando danni
Principio guida
Il lastrico solare è:
bene di proprietà esclusiva (eventuale)
ma con funzione strutturale comune
Prevale sempre l’interesse alla conservazione dell’edificio
Nodo interpretativo centrale
Distinzione tra:
funzione di copertura (spesa comune)
uso esclusivo (spesa privata)
Ruolo del tecnico
Fondamentale per:
individuare cause (infiltrazioni, degrado)
distinguere le spese
definire corretta ripartizione
evitare contenziosi
Regolamento condominiale
Può:
modificare i criteri di riparto
Solo se:
di natura contrattuale
accettato da tutti i condomini
Criticità più frequenti
errata individuazione dei condomini “sottostanti”
contestazione delle spese
disaccordo sui lavori
infiltrazioni e responsabilità
confusione tra uso e funzione
Sintesi operativa
✔️ Identificare la proiezione verticale
✔️ Distinguere le spese (necessarie vs accessorie)
✔️ Applicare criterio 1/3 – 2/3
✔️ Coinvolgere assemblea
✔️ Supportarsi con perizia tecnica


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