Quando alcuni condomini bloccano il rifacimento delle facciate
- 15 mar
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Il condominio paralizzato da chi dice sempre no

Nel cortile del condominio di via delle Magnolie, un edificio di cinque piani costruito alla fine degli anni Sessanta nella periferia romana, la vita scorreva da sempre secondo un ritmo quasi rituale. Le tapparelle si alzavano più o meno alla stessa ora ogni mattina, il portone di ferro battuto cigolava allo stesso modo quando il postino infilava la posta nelle cassette e, nel pomeriggio, le voci dei bambini rimbalzavano tra le pareti del cortile come in una cassa armonica di cemento. Le facciate, però, raccontavano una storia diversa. Crepe sottili, intonaco che si staccava in scaglie, aloni scuri lasciati da anni di pioggia e smog. Chi viveva lì ci si era abituato, come spesso accade quando il degrado si insinua lentamente nella quotidianità.
Fu la signora Carla Bianchi, del terzo piano interno B, la prima a sollevare seriamente la questione. Una mattina di marzo, mentre scendeva le scale con il cane al guinzaglio, vide un frammento di intonaco staccarsi dalla parete sopra il portone e cadere con un rumore secco sul pavimento del cortile. Non era la prima volta, ma quella mattina la cosa le sembrò più grave. «Prima o poi cade in testa a qualcuno», disse a voce alta, più a sé stessa che ad altri. Quel frammento fu l’inizio di una storia che avrebbe presto trasformato il condominio in un piccolo teatro umano fatto di paure, egoismi, incomprensioni e improvvisazioni giuridiche.
L’amministratore del condominio, il dottor Lorenzo Ricci, era un uomo sulla cinquantina, con una pazienza affinata negli anni come un mestiere artigianale. Aveva imparato che i condomini non sono soltanto proprietari di appartamenti: sono universi emotivi, convinzioni granitiche, sospetti reciproci e improvvise passioni civiche. Quando ricevette la prima segnalazione ufficiale sulla facciata, non si sorprese. In realtà la questione era già emersa qualche anno prima, ma come spesso accade era stata rimandata. I preventivi raccolti all’epoca erano rimasti chiusi in una cartella nel suo studio.
Questa volta, però, la situazione era diversa. Una relazione tecnica dell’ingegnere incaricato evidenziava il distacco diffuso dell’intonaco e la necessità di un intervento straordinario di rifacimento delle facciate. Non si trattava di una semplice manutenzione estetica ma di un lavoro necessario per la sicurezza e la conservazione dell’edificio. Il preventivo complessivo non era lieve, e il solo pensiero di quella cifra cominciò a serpeggiare tra i condomini come una corrente sotterranea.
Nei giorni precedenti l’assemblea convocata per discutere l’approvazione dei lavori, il cortile del condominio si trasformò in un luogo di consultazioni informali. Il signor Paolo Martini del primo piano, pensionato delle ferrovie con la passione per i regolamenti, girava con una copia spiegazzata del codice civile. Il signor Gianni Ferri del quarto piano, invece, ripeteva a chiunque volesse ascoltarlo che si trattava di «un’esagerazione inventata dalle imprese per fare soldi». Nel frattempo la signora Bianchi cercava alleati tra i vicini più sensibili al tema della sicurezza.
L’amministratore osservava tutto questo con la consapevolezza che l’assemblea sarebbe stata movimentata. Nella convocazione aveva indicato chiaramente l’ordine del giorno: approvazione dei lavori straordinari di rifacimento delle facciate, esame dei preventivi, deliberazioni conseguenti. Ma sapeva che la vera partita non si sarebbe giocata nei documenti tecnici bensì nelle parole, nelle percezioni e soprattutto nei numeri.
Nel diritto condominiale, come spesso spiegava ai suoi clienti, le decisioni non sono soltanto una questione di maggioranza semplice. Esistono quorum precisi che riflettono l’equilibrio tra interesse collettivo e tutela delle minoranze. Nel caso dei lavori straordinari di manutenzione sulle parti comuni dell’edificio, la norma di riferimento è l’articolo 1136 del codice civile. In particolare il quarto comma stabilisce che le deliberazioni riguardanti opere di manutenzione straordinaria devono essere approvate con la maggioranza degli intervenuti e con almeno la metà del valore dell’edificio, cioè oltre 500 millesimi.
Quella sera la sala riunioni era il locale seminterrato che normalmente fungeva da deposito biciclette. Sedie pieghevoli disposte in cerchio, un tavolo al centro con i documenti e un vecchio termosifone che faticava a scaldare l’ambiente. L’amministratore arrivò per primo, come sempre. Sistemò le carte con un gesto metodico e controllò l’elenco dei presenti.
Quando i condomini cominciarono ad arrivare, l’aria si riempì subito di commenti a bassa voce.
«Vediamo cosa ci raccontano stasera», disse Ferri entrando.
«Speriamo che si faccia qualcosa prima che il palazzo ci crolli addosso», replicò la signora Bianchi.
Alle ventuno precise l’amministratore batté leggermente una penna sul tavolo.
«Signori, possiamo iniziare. Procedo con l’appello per la verifica delle presenze.»
Uno alla volta i nomi vennero chiamati e annotati. Tra presenti e deleghe si raggiungeva una presenza significativa, ma la vera incognita restava il voto.
«Dichiaro validamente costituita l’assemblea», disse infine Ricci. «Passiamo al primo punto all’ordine del giorno.»
A quel punto il clima cambiò.
«Prima di tutto», intervenne subito il signor Ferri, «vorrei capire se questi lavori sono davvero necessari o se qualcuno qui ci vuole mettere le mani in tasca.»
L’amministratore sollevò lo sguardo con calma.
«Comprendo la preoccupazione. Tuttavia la necessità dell’intervento è documentata dalla relazione tecnica dell’ingegnere Rossi, che avete ricevuto insieme alla convocazione.»
La signora Bianchi alzò la mano.
«Io quella relazione l’ho letta. Dice chiaramente che ci sono parti di intonaco in distacco.»
«Sì ma gli ingegneri devono pur lavorare», replicò Ferri con una risata.
Dal fondo della sala qualcuno mormorò qualcosa sull’intonaco che cade.
Il signor Martini si alzò in piedi con il codice civile in mano.
«Se posso intervenire, qui la questione è anche legale. Le facciate sono parti comuni e vanno mantenute.»
«Bravo Martini», disse qualcuno.
L’amministratore annuì.
«Esatto. L’articolo 1117 del codice civile include espressamente le facciate tra le parti comuni dell’edificio. Questo significa che la manutenzione è una responsabilità collettiva.»
Il signor Ferri sbuffò.
«Sempre collettiva quando bisogna pagare.»
L’amministratore proseguì con tono calmo ma fermo.
«Vorrei ricordare che la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha più volte chiarito che il rifacimento delle facciate rientra tra gli interventi di manutenzione straordinaria necessari alla conservazione dell’edificio. Non si tratta quindi di un miglioramento opzionale.»
A quel punto intervenne la signora De Santis, che fino a quel momento era rimasta in silenzio.
«Ma quanto ci costerebbe tutto questo?»
L’amministratore aprì il fascicolo dei preventivi.
«I tre preventivi raccolti oscillano tra 210 mila e 240 mila euro complessivi.»
Un brusio attraversò la sala.
«Duecentomila euro?» esclamò Ferri. «Ma siamo matti.»

Il signor Martini cercò di riportare la discussione su un piano più tecnico.
«Se il lavoro va fatto, va fatto. La domanda è se abbiamo i millesimi per approvarlo.»
L’amministratore colse l’occasione.
«Esattamente. La deliberazione richiede, ai sensi dell’articolo 1136 quarto comma del codice civile, la maggioranza degli intervenuti e almeno 500 millesimi del valore dell’edificio.»
Il signor Ferri scosse la testa.
«Io comunque voto contro.»
«Lei è libero di farlo», rispose Ricci. «Ma ricordo che ogni condomino assume una responsabilità anche rispetto alla sicurezza dello stabile.»
La discussione cominciò a diventare più animata.
«Io non pago per colpa di chi vuole rifarsi il palazzo nuovo», disse un altro condomino.
«Non è rifarlo nuovo», replicò la signora Bianchi. «È evitare che cada a pezzi.»
L’amministratore intervenne di nuovo.
«Permettetemi di citare una sentenza della Corte di Cassazione, la numero 4806 del 2005, che stabilisce come la manutenzione delle facciate sia un intervento necessario alla conservazione del bene comune e che il rifiuto immotivato possa configurare una gestione antieconomica della cosa comune.»
«Ecco, adesso ci minacciano pure», borbottò Ferri.
«Non è una minaccia», disse Ricci. «È un richiamo alla responsabilità.»
A quel punto la scena sembrava quasi teatrale. Alcuni condomini parlavano tra loro a bassa voce, altri sfogliavano i preventivi senza leggerli davvero. Qualcuno faceva calcoli approssimativi sulla quota individuale.
«Io ho capito solo una cosa», disse improvvisamente il signor Giuliani dal secondo piano. «Che dobbiamo tirare fuori un sacco di soldi.»
L’amministratore sospirò appena.
«Le spese verranno ripartite secondo i millesimi di proprietà, come previsto dall’articolo 1123 del codice civile.»
«Sempre sti millesimi», commentò qualcuno.
La discussione proseguì per quasi un’ora. Tra interventi accesi, fraintendimenti giuridici e tentativi dell’amministratore di riportare il confronto su un piano razionale, l’assemblea sembrava oscillare continuamente tra decisione e stallo.
Infine Ricci disse:
«Direi che possiamo procedere alla votazione.»
Il silenzio calò nella stanza.
Uno alla volta i condomini espressero il proprio voto.
Favorevole.
Contrario.
Astenuto.
Quando l’amministratore cominciò a fare i conti sui millesimi, la tensione era palpabile.
«Signori», disse infine, «i voti favorevoli rappresentano 478 millesimi.»
Un mormorio percorse la sala.
«Questo significa che la delibera non raggiunge il quorum previsto dall’articolo 1136.»
Il signor Ferri si lasciò sfuggire un sorriso soddisfatto.
La signora Bianchi invece scosse la testa con amarezza.
L’amministratore rimase in piedi per qualche secondo, osservando i presenti.
«Prendo atto dell’esito della votazione. Tuttavia ritengo mio dovere ricordare che la situazione delle facciate resta quella descritta nella relazione tecnica.»
Fece una pausa.
«Rimandare un intervento necessario non elimina il problema. Lo rinvia soltanto, spesso aggravandolo.»
Nella sala tornò il brusio.
«L’assemblea è sovrana», concluse infine Ricci. «Ma ogni decisione comporta conseguenze.»
Fu in quel momento che il condominio di via delle Magnolie tornò, almeno apparentemente, alla sua normalità. I condomini si alzarono, qualcuno salutò frettolosamente, altri continuarono a discutere nel cortile. Ma la facciata dell’edificio, con le sue crepe e i suoi intonaci stanchi, rimaneva lì a ricordare che certe decisioni non sono soltanto numeri in un verbale. Sono il riflesso di una comunità che deve scegliere se prendersi cura della propria casa comune o continuare a rimandare. E in quella scelta, spesso, si riflette molto più di un semplice lavoro condominiale. Si riflette la natura stessa del vivere insieme.

Ora la parola passa all'analisi.
Quando un’assemblea condominiale si chiude senza approvare lavori straordinari necessari alla conservazione dell’edificio, la vicenda non termina con la semplice presa d’atto del risultato della votazione. In realtà, proprio da quel momento si apre una fase nuova, spesso più complessa, nella quale entrano in gioco responsabilità giuridiche, strumenti offerti dall’ordinamento e percorsi che il condominio può – e in alcuni casi deve – intraprendere per arrivare comunque alla tutela dell’edificio e della sicurezza delle persone. Il caso narrato nel precedente articolo rappresenta una situazione tutt’altro che rara: una minoranza di condomini che, attraverso il voto contrario o l’astensione strategica, impedisce di raggiungere il quorum previsto dalla legge per deliberare lavori straordinari, paralizzando di fatto una decisione che riguarda l’intero stabile.
Per comprendere quali siano le conseguenze e i possibili sviluppi giuridici di una situazione simile è necessario partire dalla disciplina normativa del condominio, che nel nostro ordinamento si trova principalmente negli articoli 1117 e seguenti del codice civile. Le facciate dell’edificio rientrano tra le parti comuni, come chiarito dall’articolo 1117 del codice civile, e proprio per questo la loro manutenzione non è una scelta individuale ma un obbligo collettivo che grava su tutti i proprietari delle unità immobiliari.
Il problema nasce quando questo obbligo si scontra con la dinamica decisionale dell’assemblea. Come già ricordato nel racconto dell’assemblea, l’articolo 1136 del codice civile stabilisce le maggioranze necessarie per la validità delle deliberazioni condominiali. Per le opere di manutenzione straordinaria e per le innovazioni che riguardano le parti comuni dell’edificio è richiesta la maggioranza degli intervenuti in assemblea che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio, cioè più di 500 millesimi.
Quando questa maggioranza non viene raggiunta, la deliberazione non può essere approvata e i lavori non possono essere formalmente deliberati. Tuttavia la mancata approvazione non elimina il problema della manutenzione né libera i condomini dalle responsabilità connesse alla conservazione dell’edificio. È proprio qui che il diritto condominiale mostra tutta la sua complessità, perché l’ordinamento non lascia il condominio prigioniero di uno stallo permanente.
La prima conseguenza concreta di una votazione negativa o insufficiente è che l’amministratore deve prendere atto dell’esito assembleare e verbalizzarlo nel verbale della riunione. Il verbale diventa un documento fondamentale perché fotografa la posizione di ciascun condomino, i millesimi rappresentati e le motivazioni eventualmente espresse durante la discussione. Questo documento può assumere un valore rilevante anche in eventuali contenziosi futuri.
Una volta chiusa l’assemblea senza deliberazione favorevole, il condominio entra in una fase che potremmo definire di riflessione forzata. L’amministratore ha comunque il dovere di vigilare sullo stato delle parti comuni e di segnalare eventuali situazioni di pericolo o degrado che possano compromettere la sicurezza dell’edificio o delle persone. Questo obbligo deriva non solo dalle norme sul condominio ma anche dalle regole generali sulla responsabilità civile.
Infatti l’articolo 2051 del codice civile stabilisce che il custode di una cosa è responsabile dei danni cagionati dalla cosa stessa. Nel contesto condominiale la giurisprudenza ha più volte chiarito che il condominio è custode delle parti comuni dell’edificio. Ciò significa che se un pezzo di intonaco si stacca dalla facciata e provoca un danno a un passante o a un condomino, il condominio può essere chiamato a rispondere civilmente.
Questa prospettiva cambia radicalmente la percezione della decisione assembleare. Non si tratta più soltanto di stabilire se affrontare o meno una spesa, ma di valutare il rischio giuridico e patrimoniale derivante dal mancato intervento. La Corte di Cassazione ha più volte affermato che il condominio risponde dei danni derivanti dal cattivo stato di manutenzione delle parti comuni se non dimostra di aver adottato tutte le misure necessarie per evitarli.
In una situazione come quella descritta, il primo percorso che l’amministratore può intraprendere è la convocazione di una nuova assemblea. Questa è spesso la soluzione più semplice e meno conflittuale. L’esperienza dimostra che molte decisioni condominiali vengono maturate nel tempo e che una prima votazione negativa può trasformarsi in una approvazione in una riunione successiva, soprattutto se emergono nuovi elementi tecnici o economici.
Durante questo periodo l’amministratore può aggiornare i preventivi, raccogliere ulteriori relazioni tecniche e spiegare ai condomini le possibili conseguenze della mancata manutenzione. Non è raro che la prospettiva di responsabilità civili o di interventi urgenti molto più costosi convinca anche i condomini più restii.
Ma esiste anche una seconda possibilità prevista dalla legge, molto più incisiva. L’articolo 1105 del codice civile, applicabile anche al condominio, stabilisce che quando non si prendono i provvedimenti necessari per l’amministrazione della cosa comune ciascun partecipante può ricorrere all’autorità giudiziaria. Il giudice può adottare i provvedimenti necessari per la gestione della cosa comune.
Questo significa che se l’assemblea continua a non deliberare interventi necessari alla conservazione dell’edificio, anche un singolo condomino può rivolgersi al tribunale per chiedere che venga adottato un provvedimento sostitutivo. Il giudice, valutata la situazione, può autorizzare l’esecuzione dei lavori o nominare un amministratore giudiziario con il compito di gestire la vicenda.
Si tratta di uno strumento importante perché evita che l’inerzia assembleare comprometta la sicurezza o il valore dell’immobile. Naturalmente il ricorso al tribunale comporta tempi e costi, ma rappresenta una valvola di sicurezza prevista dall’ordinamento per superare i blocchi decisionali.
Un ulteriore scenario riguarda l’eventuale aggravamento dello stato della facciata. Se durante il periodo di stallo emergessero situazioni di pericolo immediato, l’amministratore potrebbe trovarsi nella condizione di dover intervenire senza attendere una nuova deliberazione assembleare. L’articolo 1135 del codice civile prevede infatti che l’amministratore possa disporre lavori urgenti di manutenzione straordinaria, salvo poi riferirne all’assemblea nella prima riunione utile.
Questa norma è particolarmente rilevante nei casi in cui vi sia un rischio concreto per l’incolumità delle persone. Se l’intonaco minaccia di cadere o se si verificano distacchi evidenti, l’amministratore non può restare inerte. Deve intervenire per eliminare il pericolo e successivamente sottoporre la spesa all’approvazione dell’assemblea.
Anche la giurisprudenza ha più volte ribadito che la tutela della sicurezza prevale sulle dinamiche assembleari. In diverse sentenze la Corte di Cassazione ha affermato che l’amministratore ha il dovere di intervenire quando esiste un pericolo per l’incolumità pubblica, anche in assenza di una preventiva deliberazione.
Un altro percorso possibile riguarda il coinvolgimento delle autorità pubbliche. Se lo stato della facciata dovesse risultare pericoloso per la pubblica incolumità, il Comune potrebbe emettere un’ordinanza che impone al condominio di eseguire determinati lavori. Le ordinanze contingibili e urgenti sono strumenti amministrativi utilizzati proprio per prevenire situazioni di pericolo.
In presenza di un’ordinanza comunale il condominio non avrebbe più margini di scelta: i lavori dovrebbero essere eseguiti e le spese ripartite tra i condomini secondo i millesimi di proprietà. In questo caso la decisione non deriverebbe più dall’assemblea ma da un provvedimento dell’autorità pubblica.
Esiste poi un ulteriore aspetto che spesso viene sottovalutato: il valore patrimoniale degli immobili. Il mancato rifacimento delle facciate può incidere negativamente sul valore degli appartamenti e sulla loro commerciabilità. Gli acquirenti e le banche valutano sempre con attenzione lo stato manutentivo degli edifici e un condominio che rinvia per anni interventi necessari può vedere diminuire l’attrattività delle proprie unità immobiliari.
Nel tempo, dunque, la pressione economica e giuridica tende a spingere il condominio verso una soluzione. Anche i condomini inizialmente contrari possono rendersi conto che il rinvio non è una strategia sostenibile.
La storia del condominio raccontato nell’articolo precedente, quindi, non si conclude con l’assemblea che ha bloccato i lavori. Al contrario, quella riunione rappresenta solo il primo atto di un percorso che potrà svilupparsi attraverso nuove assemblee, approfondimenti tecnici, eventuali iniziative giudiziarie o interventi urgenti.
Il diritto condominiale non è soltanto un insieme di regole numeriche sui millesimi e sulle maggioranze. È un sistema pensato per garantire l’equilibrio tra l’autonomia decisionale dei proprietari e la tutela dell’edificio come bene comune. Quando questo equilibrio si rompe, la legge offre diversi strumenti per ristabilirlo.
Alla fine, la vera questione che ogni condominio deve affrontare non è soltanto giuridica ma culturale. Vivere in un edificio condiviso significa accettare che la proprietà individuale conviva con responsabilità collettive. Le facciate, i tetti, le scale e gli impianti comuni non appartengono a uno soltanto ma a tutti insieme. E proprio per questo la loro cura richiede decisioni che guardino oltre l’interesse immediato del singolo.
Il condominio descritto nella vicenda dovrà ora decidere quale strada percorrere. Potrà tentare nuovamente la via assembleare, cercando di costruire una maggioranza più consapevole. Potrà affrontare il tema davanti a un giudice se l’inerzia dovesse persistere. Oppure potrebbe trovarsi costretto a intervenire per urgenza se il degrado dovesse aggravarsi.
Qualunque sia il percorso scelto, una cosa è certa: le facciate dell’edificio continueranno a raccontare la storia delle decisioni prese o rimandate. E prima o poi, come accade spesso nei condomini italiani, la realtà della manutenzione tornerà a bussare alla porta dell’assemblea chiedendo una risposta definitiva.


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