Art. 1136 c.c. – Costituzione dell’assemblea e validità delle deliberazioni
- 22 mar
- Tempo di lettura: 6 min

Vita, morte e miracoli dell'articolo 1136: anatomia di una democrazia quotidiana
C’è un luogo in cui la democrazia si esercita in modo diretto, spesso rumoroso, talvolta conflittuale, quasi sempre sottovalutato: il condominio. Non è il Parlamento, non è un consiglio comunale, eppure lì dentro si prendono decisioni che incidono concretamente sulla vita delle persone. Si decide se rifare il tetto, installare un ascensore, affrontare una causa, nominare o revocare un amministratore. Si decide, in fondo, come vivere insieme.
Al centro di questo microcosmo giuridico e umano c’è una norma che, più di ogni altra, ne regola il funzionamento: l’articolo 1136 del Codice Civile. Una disposizione apparentemente tecnica, fatta di numeri, frazioni e maggioranze, ma che in realtà racconta una storia molto più ampia. Una storia di equilibrio tra interessi, di compromesso tra partecipazione e decisione, tra libertà individuale e necessità collettiva.
Parlare dell’articolo 1136 significa allora raccontare la “vita, morte e miracoli” della democrazia condominiale.
Tutto comincia con un’idea che potremmo definire “nobile”, quasi ideale: la prima convocazione dell’assemblea. La legge richiede che, per essere valida, partecipino condomini che rappresentino i due terzi del valore dell’edificio e la maggioranza dei partecipanti.
È una soglia alta, ambiziosa. In teoria, rappresenta la forma più pura di partecipazione: quasi tutti devono esserci, quasi tutti devono contare. È come se il legislatore avesse immaginato un condominio perfetto, dove ogni proprietario è presente, informato, coinvolto.
Ma chiunque abbia anche solo sfiorato la realtà condominiale sa che questa è, appunto, un’illusione.
Le persone lavorano, viaggiano, si disinteressano, litigano. Alcuni non leggono nemmeno le convocazioni. Altri non vogliono partecipare per principio. La prima convocazione, nella pratica, è spesso un passaggio formale, quasi simbolico, destinato a fallire.
E qui entra in gioco il primo grande “miracolo” dell’articolo 1136: la sua capacità di prevedere il fallimento e trasformarlo in opportunità.
Se la prima convocazione rappresenta l’ideale, la seconda è la realtà. È qui che il legislatore mostra di conoscere davvero il comportamento umano.
Le soglie si abbassano: basta un terzo del valore dell’edificio e un terzo dei partecipanti per costituire l’assemblea. Per deliberare, serve la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore.
È un cambiamento radicale. Da un modello quasi “assembleare totale” si passa a un sistema più snello, più pratico, più efficace.
Qualcuno potrebbe vederci un abbassamento della qualità democratica. In realtà, è l’esatto contrario: è il riconoscimento che una democrazia che non riesce a decidere è una democrazia che non funziona.
La seconda convocazione è, in questo senso, un compromesso intelligente. Permette al condominio di andare avanti, di non restare bloccato dall’assenza o dall’inerzia di alcuni. Ma allo stesso tempo mantiene una soglia minima di rappresentatività, evitando che pochi possano decidere per tutti senza alcun controllo.
È il punto in cui il diritto incontra la vita reale.
Uno degli aspetti più affascinanti dell’articolo 1136 è la sua struttura “a doppio binario”. Ogni decisione non si basa su un solo criterio, ma su due:
il numero delle persone (le “teste”)
il valore delle proprietà (i “millesimi”)
Non basta essere tanti. Non basta nemmeno possedere molto. Serve un equilibrio tra le due dimensioni.
Questo sistema riflette una tensione profonda: da un lato, il principio democratico secondo cui ogni persona conta; dall’altro, il principio proprietario secondo cui chi possiede di più ha un peso maggiore.
Il risultato è una forma ibrida, sofisticata, quasi unica nel panorama giuridico. È una democrazia “pesata”, in cui la voce di ciascuno è modulata dalla sua quota di proprietà.
Questo meccanismo evita due rischi opposti:
che una maggioranza numerica di piccoli proprietari imponga decisioni gravose a pochi grandi proprietari
che pochi proprietari con molti millesimi possano dominare completamente gli altri
È un equilibrio delicato, che funziona solo se le regole sono comprese e rispettate. E qui emerge un altro elemento cruciale: la conoscenza.
Nel condominio, sapere come funziona l’articolo 1136 significa avere potere. Non un potere astratto, ma concreto: sapere quando una delibera è valida, quando può essere impugnata, quando invece è inattaccabile.
Molti conflitti condominiali nascono proprio da qui: dalla mancata comprensione delle regole. Si vota senza sapere quali maggioranze servono, si approvano decisioni senza verificare i quorum, si contestano delibere senza basi solide.
L’articolo 1136, in questo senso, è anche uno strumento di tutela. Protegge i diritti dei singoli, ma solo se questi sanno come utilizzarlo.
Non tutte le deliberazioni sono uguali. Alcune incidono poco, altre possono cambiare radicalmente la vita del condominio.
Per questo, la norma distingue tra decisioni “ordinarie” e decisioni “qualificate”. Quando si tratta di questioni delicate — come la nomina o la revoca dell’amministratore, le cause legali importanti, le opere straordinarie — la legge richiede maggioranze più elevate.
È un principio di buon senso: più una decisione è rilevante, più deve essere condivisa.
E poi ci sono le innovazioni, quelle che modificano in modo significativo la struttura o l’uso delle parti comuni. Qui la soglia si alza ulteriormente: serve la maggioranza degli intervenuti e almeno due terzi del valore dell’edificio.
È come se il legislatore dicesse: “Cambiare è possibile, ma non può essere una scelta leggera”.
C’è una regola che spesso passa inosservata, ma che è fondamentale: l’assemblea non può deliberare se non tutti gli aventi diritto sono stati convocati.
Non è un dettaglio formale. È il fondamento stesso della legittimità della decisione.
La convocazione è ciò che rende possibile la partecipazione. Senza di essa, la decisione nasce già viziata, perché esclude qualcuno dal processo decisionale.
In un certo senso, è il momento più “democratico” di tutto il sistema: prima ancora di votare, bisogna garantire che tutti possano esserci.
Ogni assemblea si conclude con la redazione di un verbale. A prima vista, può sembrare un semplice adempimento burocratico. In realtà, è molto di più.
Il verbale è la memoria ufficiale di ciò che è accaduto. È il documento che cristallizza le decisioni, che permette di verificarle, di contestarle, di difenderle.
Senza verbale, la decisione perde consistenza. Diventa difficile da provare, facile da mettere in discussione.
È il passaggio dalla parola al diritto.
Guardando più da vicino, il condominio è un vero e proprio laboratorio sociale. Persone diverse, con interessi diversi, devono convivere e prendere decisioni comuni.
L’articolo 1136 non è solo una norma tecnica: è uno strumento per gestire questa complessità.
Regola il conflitto, lo incanala, lo rende produttivo. Trasforma il disaccordo in decisione.
E, in questo, assomiglia molto alle grandi istituzioni democratiche. Solo che qui tutto è più diretto, più immediato, più personale.
Non bisogna idealizzare il sistema. Il condominio è anche luogo di tensioni, incomprensioni, talvolta vere e proprie battaglie.
Ci sono condomini che partecipano sempre e altri mai. Ci sono amministratori capaci e altri meno. Ci sono decisioni condivise e altre imposte.
L’articolo 1136 non elimina questi problemi, ma offre un quadro entro cui affrontarli.
È una struttura che non garantisce l’armonia, ma rende possibile la gestione del conflitto.
In questo sistema, l’amministratore ha un ruolo cruciale. È lui che convoca l’assemblea, che redige il verbale, che esegue le decisioni.
Ma non è un decisore. Il potere resta all’assemblea.
Questo equilibrio è importante: evita la concentrazione del potere in una sola figura, ma richiede allo stesso tempo competenza e responsabilità da parte dell’amministratore.
Ciò che rende affascinante l’articolo 1136 è la sua capacità di stare a metà tra diritto e quotidianità.
Non è una norma lontana, astratta. Si applica ogni giorno, in contesti concreti, tra persone reali.
Parla di scale da rifare, di spese da dividere, di decisioni da prendere insieme.
È il diritto nella sua forma più viva.
Alla fine, si potrebbe dire che l’articolo 1136 è una piccola costituzione. Non nel senso formale, ma in quello sostanziale.
Stabilisce le regole del gioco:
chi partecipa
come si decide
con quale maggioranza
E, soprattutto, cerca di bilanciare due esigenze fondamentali:
la partecipazione
l’efficienza
Non è un equilibrio perfetto. Non lo è mai. Ma è un equilibrio necessario.
Perché vivere insieme significa, inevitabilmente, decidere insieme.
E decidere insieme richiede regole.
L’articolo 1136 è una di queste. Forse una delle più importanti.
Art. 1136 c.c. – Costituzione dell’assemblea e validità delle deliberazioni
L’assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell’intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio.
Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.
Se l’assemblea in prima convocazione non può deliberare per mancanza di numero legale, l’assemblea in seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima. L’assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell’intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. La deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio.
Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell’amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell’amministratore medesimo, le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell’edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità e le deliberazioni di cui agli articoli 1117-quater, 1120, secondo comma, 1122-ter nonché 1135, terzo comma, devono essere sempre approvate con la maggioranza stabilita dal secondo comma del presente articolo.
Le deliberazioni di cui all’articolo 1120, primo comma, e all’articolo 1122-bis, terzo comma, devono essere approvate dall’assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell’edificio.
L’assemblea non può deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati.
Delle riunioni dell’assemblea si redige processo verbale da trascrivere nel registro tenuto dall’amministratore.


Commenti